La seguente ordinanza chiarisce e sancisce ulteriori specifiche per la gestione ed elaborazione dei rifiuti.
Nel rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi e di elaborazione dei Piani di emergenza di cui all’art. 26-bis del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, i titolari degli impianti già autorizzati ai sensi dell’art. 208 del D.lgs. 152/06 alle operazioni di gestione dei rifiuti D15 (Deposito preliminare) e R13 (Messa in riserva) possano ulteriormente incrementare la capacità annua di stoccaggio, nonché quella istantanea, dal limite massimo del 20% previsto con il Decreto del Presidente n. 43 del 20 marzo 2020 sino ad un massimo del 50% nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate:
- garantire spazi adeguati di stoccaggio in relazione all’aumento previsto dei volumi di rifiuti in deposito al fine di scongiurare pericoli di incendio;
- garantire, oltre al rispetto delle norme tecniche di stoccaggio, adeguati sistemi di raccolta e trattamento degli eventuali ed ulteriori eluati prodotti dai materiali stoccati in relazione alle caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti stoccati;
- prevedere sistemi di copertura, anche mobili, necessari per limitare le infiltrazioni di acque meteoriche e le emissioni odorigene, laddove necessario nel caso di stoccaggio di rifiuti organici; d. idonei sistemi di confinamento e contenimento atti a separare i quantitativi di rifiuti oggetto della presente disposizione rispetto al quantitativo ordinario;
La suddetta disposizione si applica anche ai titolari delle operazioni di recupero assentite ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.lgs. 152/06 ferme restando le “quantità massime” fissate dal DM 5 febbraio 1998 (allegato IV) e dal DM n. 161 del 12 giugno 2002. I titolari dei suddetti impianti e operazioni di recupero che intendono avvalersi delle deroghe fissate con il presente decreto devono inviare apposita Comunicazione in cui vengono esplicitati i quantitativi di rifiuti oggetto della deroga nonché il soddisfacimento delle ulteriori prescrizioni sopra riportate. Tale comunicazione deve essere inviata a Prefettura, ARPA,Comune, AUSL e Vigili del fuoco.
In deroga al punto 2, lettera b), comma 1 dell’articolo 183 del D.lgs. n. 152/06 e nel rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, è consentito il “deposito temporaneo” di rifiuti fino ad un quantitativo massimo di 60 metri cubi, di cui non più di 20 metri cubi di rifiuti pericolosi. Il termine di durata del deposito temporaneo, anche laddove il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite, non può superare i 18 mesi;
I rifiuti costituiti da Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) utilizzati all’interno di attività economiche-produttive per la tutela da COVID-19, quali mascherine e guanti, vengono assimilati ai rifiuti urbani e conferiti al Gestore del servizio nella frazione di rifiuti indifferenziati, nel rispetto delle indicazioni fornite dall’Istituto Superiore della Sanità con nota del 12/03/2020 (prot. AOO-ISS 0008293);
Inoltre, a fronte delle deroghe concesse con il presente decreto nonché con il proprio precedente Decreto n. 43 del 20 marzo 2020, tenuto conto del carattere temporaneo e straordinario delle misure ivi previste, non sono dovuti eventuali adeguamenti relativi alle garanzie finanziarie.
Le disposizioni del presente decreto relativo ai rifiuti, trovano applicazione dalla data di approvazione del presente atto, fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria oltre i successivi trenta giorni necessari al corretto e ordinario ripristino del servizio pubblico di gestione dei rifiuti.