Il decreto n. 520 del 1 aprile 2020, dal titolo “Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell’art. 191 del D.L.gs 152/2006. Disposizioni urgenti in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid – 19”, al punto 3) equipara di fatto i DPI quali mascherine e guanti di lattice ai fazzoletti di carta, conferendoli fra i rifiuti indifferenziati.
Mentre al punto 16) autorizza i titolari degli impianti già operativi sul suolo regionale e già autorizzati alle operazioni di gestione dei rifiuti D15 (Deposito preliminare) e R13 (Messa in riserva) ad aumentare la capacità di stoccaggio annua e immediata sino a un massimo consentito del 20%, comunicando tale variazione all’ente di riferimento.
Tale disposizione, precisa la Regione, si applica anche ai titolari delle operazioni di recupero autorizzate ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.L.vo 152/2006 ferme restando le “quantità massime” fissate dal DM 5 febbraio 1998 (allegato IV) e dal DM n. 161 del 12 giugno 2002.
Il provvedimento, inoltre, al punto 17), contiene anche una deroga temporale o quantitativa, immediata e senza comunicazione, per il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti con le seguenti modalità:
- possibilità per i rifiuti collocati in deposito temporaneo all’interno del territorio regionale di essere smaltiti o recuperati con cadenza semestrale;
- oppure, di custodirli a titolo di deposito temporaneo fino al raggiungimento dei 60 metri cubi, di cui al massimo 20 metri cubi di rifiuti pericolosi. Raddoppiando, di fatto, il limite vigente normalmente, che come parametro indica di 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi.
Altre deroghe si riferiscono alla pulizia delle strade, centri di raccolta e impianti di incenerimento.